Dogane
Certificato di periodo di lavoro continuativo all'estero
- CERTIFICATO DOGANALE -
Ai sensi dell'articolo 245, paragrafo 1, punto 4 della Legge doganale e dell'articolo 5 del Regolamento sui privilegi doganali, i cittadini della Repubblica di Serbia che hanno lavorato legalmente all'estero per un periodo continuativo da due a dieci anni sono esenti dal pagamento dei dazi doganali su beni per la casa fino a un valore di 20.000 euro.
I cittadini della Repubblica di Serbia che hanno lavorato all'estero per un periodo continuativo di dieci anni o più sono esenti dal pagamento dei dazi doganali su beni per la casa importati dall'estero, senza alcun limite di valore totale.
Per esercitare tale diritto, è necessario un certificato rilasciato dal Consolato Generale. Il certificato non si applica ai dazi doganali sull'importazione di autoveicoli. Ai sensi del suddetto Regolamento, tale diritto può essere esercitato entro un anno dalla data di rientro dal lavoro all'estero. L'autorità doganale, sulla base del documento di viaggio o in altro modo, determina la data di rientro dall'estero.
Per ottenere un certificato (cosiddetto Certificato Doganale) attestante il periodo di lavoro continuativo all'estero, è necessario quanto segue:
- un passaporto valido della Repubblica di Serbia (in caso di indisponibilità del passaporto, è accettata anche una carta d'identità valida della Repubblica di Serbia);
- un modulo di domanda compilato e firmato (disponibile presso il Consolato Generale);
- una prova del soggiorno all'estero durante il periodo di lavoro;
- un certificato del datore di lavoro attestante la durata del rapporto di lavoro o altra documentazione comprovante il lavoro all'estero (nella Repubblica Italiana);
- una tassa consolare di 124,00 euro, pagabile in contanti o con carta.
Per ulteriori domande relative allo sdoganamento nella Repubblica di Serbia, si prega di contattare direttamente l'Amministrazione Doganale qui.